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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 luglio 2018, n. 19863, ha ritenuto nullo, in quanto adottato in frode alla legge, il licenziamento intimato dopo la scissione parziale proporzionale posta in essere dalla società con la sola finalità di eludere norme imperative di legge in ordine alla tutela reale prevista dalla disciplina dei licenziamenti collettivi, in virtù del collegamento negoziale fra l’operazione societaria e i plurimi licenziamenti successivi.
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