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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 febbraio 2019, n. 4945, ha statuito che la revoca dell’incarico di manager non può essere considerata giusta causa di recesso dal contratto di agenzia. La risoluzione del rapporto accessorio, infatti, non ha effetto sul rapporto principale, che conserva intatta la sua validità. Ne consegue, pertanto, che l’agente che recede non ha diritto all’indennità di preavviso né al risarcimento del danno.
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