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L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 33 dell’11 ottobre 2018, ha precisato che, in caso di assunzione di un ricercatore da parte di una società avente sede in Italia, al fine di fruire degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, è necessario che il ricercatore:
- abbia risieduto stabilmente all’estero nel periodo antecedente all’assunzione;
- abbia svolto documentata attività di ricerca all’estero per almeno 2 anni continuativi;
- abbia acquisito la residenza fiscale in Italia;
- abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia conseguentemente all’instaurazione del rapporto di lavoro in territorio italiano.
Pertanto, qualora la residenza anagrafica non venga conseguita subito dopo l’insaturazione del rapporto di lavoro in Italia, e non si ravvisi pertanto un collegamento fra il rientro in Italia e l’inizio dell’attività di docenza o ricerca nel territorio dello Stato, le suddette agevolazioni risultano inapplicabili.