La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 5 novembre 2018, n. 28232, ha stabilito che la pubblicità del codice disciplinare, necessaria, in ogni caso, al fine della validità delle sanzioni disciplinari conservative, non è necessaria al fine della validità del licenziamento disciplinare, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, come definiti dalla legge, mentre è necessaria qualora lo stesso licenziamento sia intimato per specifiche ipotesi giustificatrici del recesso previste da normativa secondaria, collettiva o legittimamente posta dal datore di lavoro e che la contestazione del licenziamento (concretandosi nell’esposizione delle ragioni di fatto, ossia nella prolungata assenza dal posto di lavoro senza alcuna giustificazione) fosse già esaustiva, venendo in tal modo meno l’obbligo di rendere noti i motivi, di cui all’articolo 2, L. 604/1966.
Pubblicità del codice disciplinare: quando è necessaria ai fini del licenziamento
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