PACE FISCALE: LE MODALITÀ ATTUATIVE

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L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 17776 del 23 gennaio 2019, ha indicato le modalità di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. 119/2018. Il provvedimento indica le modalità di versamento di quanto dovuto e di presentazione della dichiarazione prevista dalla norma per regolarizzare le violazioni constate nel processo verbale, in attuazione dell’articolo 1, D.L. 119/2018.

Secondo la nuova misura, che si applica ai processi verbali di constatazione redatti dall’Agenzia delle entrate o dalla GdF, sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi, autoliquidati dal contribuente sulla base dei rilievi constatati nel processo verbale oggetto di definizione agevolata, con sconto integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi. La definizione “integrale” deve riguardare tutte le violazioni – in materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie e Ivafe – contenute nel processo verbale riferite a un singolo periodo d’imposta.

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 8/E del 23 gennaio 2019, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidati a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 1, D.L. 119/2018.

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