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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 31 agosto 2018, n. 21517, ha ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente che nel periodo di malattia svolge altra attività, se questa non pregiudica o ritarda in qualche modo la sua guarigione. Va esclusa, inoltre, la detrazione dell’aliunde perceptum quando il reddito riscosso è di capitale e la partecipazione azionaria esisteva anche prima del recesso.
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