La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2021, n. 10992, ha ritenuto che l’illegittimità del licenziamento collettivo per la non corrispondenza al modello legale della comunicazione stabilita dall’articolo 4, comma 9, L. 223/1991, costituisce “violazione delle procedure“, a cui è applicabile la tutela indennitaria prevista dal novellato testo dell’articolo 18, comma 7, terzo periodo, L. 300/1970, quantificabile tra 12 e 24 mensilità, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto alla data del licenziamento; invece, l’inosservanza dei criteri di scelta (illegittimi per violazione di Legge ovvero perché applicati in difformità dalle previsioni legali o collettive) comporta l’annullamento del licenziamento, con la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore a 12 mensilità, a norma del citato articolo 18, comma 4, L. 300/1970.
LICENZIAMENTO COLLETTIVO: VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI DI SCELTA
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