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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 1° febbraio 2019, n. 3133, ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare inflitto al dipendente per l’accesso indiscriminato alla connessione internet tramite il personal computer aziendale, con accesso alla propria pagine personale di un sociale network, dovendosi ritenere detto comportamento, in contrasto con l’etica comune, idoneo a incrinare la fiducia del datore di lavoro, avendo il prestatore d’opera costantemente e per lungo tempo sottratto ore alla prestazione lavorativa e utilizzato impropriamente lo strumento di lavoro.
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