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L’Inps, con circolare n. 34 del 27 febbraio 2019, ha offerto chiarimenti relativi alla disposizione di cui all’articolo 1, comma 279, L. 145/2018, che ha integrato l’articolo 1, comma 275, L. 208/2015, estendendone l’ambito soggettivo di applicazione e comprendendo tra i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati verso forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’Inps, anche i lavoratori che alla data di presentazione della domanda di pensione, per effetto della ricongiunzione contributiva, non possano far valere contribuzione nell’Ago per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.