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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 settembre 2018, n. 21958, ha stabilito che non possono giustificare il licenziamento per giusta causa i fatti contestati nel procedimento penale che rientrano in un ambito strettamente personale e privato e inidonei a riversarsi sul diverso piano del rapporto di lavoro, compromettendo la fiducia del datore nel corretto futuro svolgimento di esso. Deve, dunque, essere reintegrato il dipendente, licenziato per giusta causa, perché i maltrattamenti in famiglia puniti in sede penale non hanno incidenza sul rapporto lavorativo.
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