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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 24 maggio 2019, n. 14251, ha stabilito che, una volta dimostrato l’avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è logico presumere che il destinatario abbia avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli, restando, pertanto, a suo carico l’onere di dedurre e dimostrare eventuali elementi idonei a confutare l’avvenuta ricezione.
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