Dal 1° aprile 2019 la domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato dovrà essere inoltrata all’INPS in via telematica.
L’Inps
rende noto che dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare
da parte dei
lavoratori
dipendenti del settore privato non potranno più essere presentate al datore di
lavoro mediante il modello cartaceo ANF/DIP (mod. SR16), ma dovranno essere
esclusivamente inoltrate all’Istituto in via telematica avvalendosi della
procedura telematica “ANF DIP”, disponibile dal 1° aprile
2019.
Le domande presentate all’INPS
in via telematica saranno istruite dall’Istituto per la definizione del
diritto
e della misura della prestazione richiesta: saranno individuati gli importi
giornalieri e mensili
teoricamente
spettanti in relazione alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito
negli
anni
precedenti.
L’utente potrà prendere visione
dell’esito della richiesta nella sezione “Consultazione domanda”
presente nell’area riservata del portale INPS. Nei casi in cui sia necessario
ottenere l’autorizzazione
agli
assegni, bisognerà continuare ad inviare la domanda telematica di
autorizzazione, ma in caso
di
accoglimento, al richiedente non verrà più notificato il provvedimento di
autorizzazione (mod.
ANF43)
in quanto si procederà direttamente all’ istruttoria della domanda di “ANF DIP”;
saranno
inviati
esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione (mod. ANF58).
In
caso di variazione della composizione del nucleo familiare o delle condizioni
che danno titolo
all’aumento
dei livelli di reddito familiare (ad esempio nucleo familiare monoparentale o
con componenti inabili), il lavoratore interessato dovrà presentare,
esclusivamente in modalità telematica, una
domanda
di variazione per il periodo di interesse, sempre tramite la procedura
“ANF DIP”.
Gli importi calcolati dall’Istituto
saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione
attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019 nel Cassetto
previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del
lavoratore ed eventualmente di quello
del
richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di
madre separata senza
posizione
tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro
genitore).
Sulla base degli importi
teorici indicati dall’INPS, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo
effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di
contratto sottoscritto e alla presenza
o
all’assenza/presenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma
corrisposta mensilmente
non
potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di
lavoro erogherà gli
importi
per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla
retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce
mensili.
Qualora
il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il
datore di lavoro potrà
pagare
al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli
assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle
sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti,
per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro
diverso
da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il
lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.
In
caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di
ditte cessate o fallite,
la
prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto. La relativa
domanda telematica dovrà essere presentata all’Istituto, dal sito Internet
dell’Istituto al seguente percorso: “Invio OnLine di
domande
di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e
Fallite”.
Le
domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con
il modello cartaceo ANF/DIP (SR16), per il periodo compreso tra il 1° luglio
2018 e il 30 giugno 2019 o a valere
sugli
anni precedenti, non devono essere reiterate ma sono gestite dai datori di
lavoro secondo le
modalità
finora utilizzate, calcolando l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni
presenti nell’istanza. Il conguaglio degli assegni così erogati dovrà essere
effettuato al più tardi con la denuncia
Uniemens relativa al
mese di giugno 2019. Dopo tale scadenza non sarà
più possibile effettuare
conguagli
per gli assegni per il nucleo familiare richiesti con le vecchie modalità.
Nel
periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro
potranno erogare le
prestazioni
di assegno per il nucleo familiare e procedere al relativo conguaglio sulla
base sia di
domande
cartacee presentate entro il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche
presentate
all’INPS
dal 1° aprile 2019.