La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 ottobre 2018, n. 26218, ha stabilito che, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo previsto per l’acquisizione del diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, devono ritenersi utili non soltanto le giornate di effettiva prestazione del lavoro, ma anche quelle non lavorate, comunque interne a un periodo considerato come lavorativo e per le quali sussiste l’obbligo di contribuzione, quali le assenze per festività, le ferie, riposi ordinari e compensativi, i periodi di maternità e di malattia e le situazioni assimilabili, dovendosi avere riguardo all’intera durata del rapporto lavorativo in essere, dovendo considerarsi utili tutte le giornate comunque interne al periodo complessivamente lavorato, per le quali sussista l’obbligo di contribuzione.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE A REQUISITI RIDOTTI: COMPUTO DI TUTTE LE GIORNATE RETRIBUITE UTILI
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