Dal 12 ottobre 2017 decorre l’obbligo a carico di datori di lavoro di comunicazione in via telematica all’Inail, a fini statistici ed informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Con il decreto n. 183/2016, adozione del regolamento interministeriale sul sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro, entrato in vigore il 12 ottobre 2016, l’obbligo sarebbe dovuto decorrere dal 12 aprile 2017, ma il Milleproroghe ha elevato il termine , per consentire all’Inail di predisporre la procedura telematica, con conseguente differimento del termine di decorrenza dell’obbligo di comunicazione al 12 ottobre 2017.
La comunicazione dovrà essere effettuata in via telematica all’Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Si ricorda che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro.
Si ricorda pertanto di comunicare con la massima tempestività allo studio ogni evento si dovesse verificare per permettere il rispetto della nuova tempistica richiesta.