La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 novembre 2018, n. 30430, ha stabilito che per insussistenza del fatto contestato si devono intendere non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo dell’imputabilità della condotta al dipendente: si deve, infatti, valutare sia il tenore letterale della norma, che fa riferimento al “fatto contestato”, sia, sotto il profilo logico, l’assoluta sovrapponibilità dei casi di condotta materialmente inesistente a quelli di condotta che non costituisca inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero non sia imputabile al lavoratore stesso.
IL FATTO È INSUSSISTENTE ANCHE SE È MATERIALMENTE ACCADUTO, MA NON RILEVA DISCIPLINARMENTE
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