Al Consiglio dei Ministri di oggi è atteso il varo del decreto Agosto con le attese novità in tema di ammortizzatori sociali, proroga del divieto di licenziamento ed esoneri contributivi. Per i nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene prevista la possibilità di un ulteriore periodo di sospensione o riduzione con apposita causale COVID 19 della durata di 18 settimane, rimanendo in linea con le previsioni normative già contenute del decreto Cura Italia e nel decreto Rilancio. Per i licenziamenti è previsto che resti il divieto fino al termine della Cassa integrazione.
Il decreto Agosto, oggi al Consiglio dei Ministri, è un provvedimento atteso e temuto dalle aziende. Atteso per la sarabanda di bonus ed incentivi previsti e soprattutto per gli ulteriori periodi di ammortizzatore sociale emergenziale. Temuto per le rigidità in uscita dal lavoro confermate sia per i contratti a termine, che vedono confermati i periodi di proroga, che per quelli a tempo indeterminato con il blocco dei licenziamenti. Proviamo ad analizzare, con ordine, la bozza del decreto legge, analizzando tre argomenti chiave: ammortizzatori sociali, divieto di licenziamento e agevolazioni contributive per nuove assunzioni.
Ammortizzatori sociali
Per i nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, il decreto Agosto prevede la possibilità di un ulteriore periodo di sospensione o riduzione con apposita causale COVID 19 della durata di 18 settimane, rimanendo in linea con le previsioni normative già contenute del decreto Cura Italia e nel decreto Rilancio. Le novità, anche rilevanti, riguardano il contributo addizionale richiesto per poter accedere alle ulteriori 9 settimane; un contributo pari al 9% della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate laddove sia presente una riduzione di fatturato inferiore al 20%, e pari al 18% se non è presente la riduzione di fatturato. Il periodo di collocazione di queste ulteriori 18 settimane deve essere obbligatoriamente compreso tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Saranno disposte le necessarie verifiche in merito al rispetto delle condizioni che abilitano il mancato pagamento del contributo addizionale per accesso agli ammortizzatori sociali attraverso uno scambio di informazioni e dati tra l’Inps e l’Agenzia delle Entrate. Leggi anche Dal decreto Agosto altre 18 settimane di integrazione salariale, ma con regole nuove Eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, saranno imputati alle prime 9 settimane previsti dal decreto Agosto e, pertanto, in riduzione delle 18 totali. La decisione di prevedere ulteriore periodo di ammortizzatore COVID 19 a nostro parere risulta legittima in relazione alla particolarità e straordinarietà delle sospensioni di attività e della lentezza al riavvio delle stesse a ragione dell’emergenza epidemiologica che ha travolto gran parte del tessuto produttivo italiano. Viene confermato l’invio delle domande esclusivamente all’Inps per la cassa in deroga che per le prime 9 settimane previste dal decreto Cura Italia erano state demandate alla preventiva autorizzazione regionale, con non poche polemiche e ritardi. Le domande, viene confermato, devono essere inviate entro la fine del mese successivo a quello dell’inizio della sospensione (es. inizio 1/8 – 31/8 scadenza 30/9) a pena di decadenza, mentre i termini per l’invio dei modelli Sr41 sono sospesi fino all’entrata in vigore del decreto Agosto, rimane ferma però la responsabilità datoriale nel caso in cui, trascorsi inutilmente i termini di legge, la domanda non sia stata inviata. In questo caso ricordiamo che il datore di lavoro rimane obbligato al pagamento della prestazione e degli oneri ad esse connessi. Leggi anche CIGD, CIGO e ASO: cosa accade se l’azienda non invia il modello SR41 nei termini?
Proroga del divieto di licenziamento
L’ispettorato nazionale sta effettuando delle verifiche sulla mancata applicazione del divieto di licenziamento previsto dall’articolo 46 del D.L. n. 18/2020 convertito nella legge n. 27/2020, come modificato dall’art. 80 del D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, inviando i propri ispettori territoriali a verificare le motivazioni che hanno determinato quei licenziamenti ed intervenire nella ricostituzione dei rapporti di lavoro laddove cessati contro legem.
Cosa cambia con il decreto Agosto?
Dal 18 agosto si potrà licenziare per cessazione di attività, per incentivo all’esodo o per accordo di incentivo all’esodo. Negli altri casi permane il blocco dei licenziamenti, spinto a colpi di paventato sciopero generale dalle organizzazioni sindacali, sino al 15 novembre. In generale non potranno licenziare le imprese che fruiranno di ammortizzatori emergenziali o dei previsti esoneri contributivi. Il datore di lavoro che nell’anno 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dalla forza aziendale, potrà revocare in ogni tempo il recesso purchè contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, ripristinando così il rapporto di lavoro a partire dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento senza nessuna sanzione per il datore di lavoro.
Esonero contributivo
Una novità del nuovo decreto Agosto è la previsione di due tipologie di esonero contribuito I datori di lavoro che hanno fruito nel mese di maggio e giugno 2020 del trattamento di integrazione salariale di cui agli artt 19 e 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., che non effettueranno la richiesta per il trattamento di integrazione salariale, potranno richiedere l’esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nei limiti di euro 8060 annui da riparametrare su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La durata di questo sgravio è prevista per un massimo di quattro mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020. Sono escluse da questo sgravio le aziende agricole e le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Diverso è il caso dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato oppure effettuino trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In questo caso è riconosciuto l’esonero totale della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di euro 8060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione vigente.