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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 dicembre 2018, n. 31318, ha ritenuto che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricondotto a ragioni tecniche, organizzative e produttive, il giudice non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41, Costituzione. Il giudice ha, però, il potere di controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro: è onere di quest’ultimo provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l’effettività delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto.
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