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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 agosto 2018, n. 21265, ha statuito che il lavoratore licenziato per giusta causa ha diritto alla reintegra se la lettera di recesso cita fatti diversi dalla contestazione disciplinare. Quando esiste, infatti, uno scollamento tra la condotta realizzata e la sanzione irrogata è esclusa l’applicazione delle ipotesi di tutela attenuata o indennitaria.
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