La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 5 settembre 2018, n. 21665, ha ritenuto che il giudice, senza incorrere in violazione dell’articolo 112 c.p.c., può valutare un licenziamento intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo, qualora, fermo restando il principio dell’immutabilità della contestazione, e persistendo la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto, attribuisca al fatto addebitato al lavoratore la minore gravità propria di quest’ultimo tipo di licenziamento, desumendo ad esempio la minore gravità del comportamento dell’incolpato dalla circostanza della conservazione in servizio, senza un provvedimento di sospensione cautelare del dipendente per tutto il tempo delle indagini ispettive, durate 4 mesi.
GIUSTA CAUSA: CONVERTIBILE D’UFFICIO DAL GIUDICE IN GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO
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