FAQ LAVORO ACCESSORIO: i chiarimenti del Ministero

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Il Ministero del lavoro, con nota n. 20137 del 2 novembre 2016 (che si allega alla presente circolare) risponde ad alcune FAQ in tema di lavoro accessorio, in seguito alle modifiche apportate dal D.lgs. 185/2016 (c.d. correttivo al Jobs Act).

La nota offre attesi chiarimenti in merito ad alcune questioni operative irrisolte, precisando che:

  • nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata;
  • la comunicazione per i datori di lavoro agricoli può essere effettuata con riferimento a un arco temporale “fino a tre giorni” e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività;
  • per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate è sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa;
  • la variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle
  • attività cui si riferiscono;
  • la mancata comunicazione delle variazione viene sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione;
  • qualora non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell’Inps né la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro “nero”;
  • i soggetti che, pur in possesso di partita Iva, non sono imprenditori non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro, ma devono provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’Inps;
  • la comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell’impresa;
  • le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti;
  • la sede competente dell’Ispettorato dove inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione.
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