L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 78/E del 19 ottobre 2018, ha precisato che, affinché sia applicabile il regime di tassazione agevolata ai premi di risultato erogati ai dipendenti, la contrattazione di riferimento deve prevedere criteri di misurazione che consentano di rilevare gli incrementi degli obiettivi premiali rispetto a un periodo c.d. congruo, la cui durata deve essere individuata dalla contrattazione di secondo livello. Non è, quindi, sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.
Pertanto, se gli obiettivi premiali sono individuati in senso assoluto, senza comparazione con i valori registrati all’inizio del “periodo congruo”, l’agevolazione non risulta applicabile.