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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 25 febbraio 2019, n. 5431, ha statuito che il danno da demansionamento e da dequalificazione professionale a causa di prolungata e forzata inattività non è in re ipsa, ma deve essere dimostrato, anche mediante l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, che consentano di valutare la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa dopo la prospettata dequalificazione.
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