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L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 164 del 28 dicembre 2018, ha offerto chiarimenti sulla cumulabilità tra bonus asilo nido e beneficio fiscale previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), Tuir, precisando che la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente opererà solo sulla differenza tra l’importo del rimborso erogato dal datore di lavoro e quello relativo al contributo erogato dall’Inps. Solo in tale ultima ipotesi, infatti, le somme erogate dal datore di lavoro rispondono alla finalità di eduzione e istruzione e le spese per la frequenza dell’asilo nido, risultano effettivamente rimaste a carico del lavoratore.
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