Circolare II Gennaio 2019

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Approvato il 730/2019: le novità di quest’anno

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2019, Prot. 10652/2019

Sono stati approvati – con le relative istruzioni – i modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, nonché la bolla per la consegna del modello 730-1.

Nel prospetto che segue si riporta una sintesi delle principali novità contenute nel modello 730/2019:

DICHIARAZIONI

Approvati i modelli 770, Iva, Cupe e CU 2019

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2019, Prot. n. 10656; Provvedimento 15 gennaio 2019, Prot. n. 10659; Provvedimento 15 gennaio 2019, Prot. n. 10663; Provvedimento 15 gennaio 2019, Prot. n. 10664

In data 15 gennaio 2019 sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate i provvedimenti direttoriali di approvazione – con le relative istruzioni – dei seguenti modelli 2019:

  • Iva (Provvedimento 15 gennaio 2019, Prot. n. 10659);
  • 770 (Provvedimento 15 gennaio 2019, Prot. n. 10656);
  • Certificazione Unica (CU 2019) (Provvedimento 15 gennaio 2019, Prot. n. 10664);
  • schema di Certificazione degli utili corrisposti e dei proventi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Provvedimento 15 gennaio 2019, Prot. n. 10663).

Tra le novità del nuovo modello Iva si segnalano:

  • l’inserimento del rigo VA16, il quale deve essere compilato dai soggetti che dal 1° gennaio 2019 intendono partecipare a un gruppo Iva (art. 70-bis  e ss. D.P.R. n. 633/1972). La casella 1 del nuovo rigo A16 dovrà essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel gruppo;
  • l’inserimento del campo 2 del rigo VX2, dove dovrà essere indicata la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al gruppo Iva dal 1° gennaio 2019;
  • l’aggiunta della casella 3 nel rigo VO34 che deve essere barrata dai contribuenti che nel corso del 2015 avevano esercitato l’opzione per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio previsto dal D.L. n. 98/2011  e che dal 2018 hanno revocato la scelta per accedere al regime forfetario della legge n. 190 del 2014.

Per quanto riguarda invece i modelli 770/2019 e Cupe, si segnala l’equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata. Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), infatti, il trattamento fiscale dei redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche, conseguiti al di fuori dell’esercizio di una attività di impresa commerciale e derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate, è stato uniformato a quello previsto per le partecipazioni di natura non qualificata, prevedendo una omogenea tassazione a titolo di imposta.

Nella Certificazione Unica 2019 sono invece stati inseriti alcuni campi per l’indicazione del credito riconosciuto dall’Inps a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.) previsto dalla legge n. 232/2016 . Nel modello è stata inoltre introdotta una nuova sezione per individuare alcune tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale diverso rispetto a quello previdenziale.

Si ricorda inoltre che il modello 770/2019 dev’essere presentato – entro il 31 ottobre 2019 – esclusivamente in via telematica:

  • direttamente dal sostituto d’imposta;
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre in via telematica.

Il modello Iva 2019, invece, dev’essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Le istruzioni precisano che il decreto da ultimo citato non prevede un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene stabilito soltanto il termine entro il quale le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge; quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.

IMPOSIZIONE FISCALE

Gli interventi dell’AE sul welfare aziendale e le spese scolastiche

Agenzia delle Entrate, Risposte ad Interpello del 28 dicembre 2018, nn. 158 e 164

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 28 dicembre 2018, n. 164 – ha precisato che, qualora sia stato percepito il cd. bonus asilo nido, la non concorrenza al reddito da lavoro dipendente ex art. 51, comma 2, lett. f) del TUIR, opera solo con riferimento alla differenza tra il rimborso erogato dal datore di lavoro ed il contributo erogato dall’INPS.

L’AE ha, dunque, ribadito che non può essere applicato quanto previsto dalla richiamata lett. f), in quanto le spese per la frequenza dell’asilo nido non sono rimaste effettivamente a carico dell’istante, dal momento che, per tali oneri, quest’ultimo ha ricevuto dall’INPS il bonus asilo nido (€ 1.000), che non ha concorso a formare il reddito imponibile dello stesso.

L’Agenzia delle Entrate – con risposta da Interpello del 28 dicembre 2018, n. 158 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla detrazione delle spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado sostenute all’estero.

Al riguardo, l’AE ha precisato che tale detrazione, ex art. 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, è espressamente limitata alle spese sostenute presso scuole appartenenti al “sistema nazionale di istruzione”: pertanto, le spese di istruzione sostenute all’estero sono agevolabili soltanto laddove relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria.

IMPOSIZIONE FISCALE

Tassazione agevolata dei premi produttività: i chiarimenti dell’AE

Agenzia delle Entrate, Risposte ad Interpello 27 dicembre 2018, n. 130 e 28 dicembre 2018, n. 143

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 27 dicembre 2018, n. 130 – ha precisato che il premio di risultato corrisposto unicamente sulla base del raggiungimento di determinati obiettivi aziendali definiti all’interno dell’accordo aziendale ovvero territoriale e non connesso con l’incremento del livello di produttività non può beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva (10%) dell’IRPEF e delle relative addizionali.

Il requisito dell’incrementalità, infatti, costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione, ex lege n. 208/2015 (a differenza delle misure normate in precedenza, che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall’incremento di produttività).

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 28 dicembre 2018, n. 143 – ha precisato che, in caso di riconoscimento di retribuzioni premiali ai dipendenti, gli importi possono beneficiare della tassazione agevolata ex lege n. 208/2017 (applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, pari al 10%) unicamente nel caso in cui la loro corresponsione sia connessa a incrementi di redditività, produttività, qualità, efficienza e innovazione.

Nell’ipotesi in cui la loro corresponsione sia, invece, unicamente connessa con il raggiungimento di determinati obiettivi:

  • di produttività (misurato tramite l’indice di utilizzo degli impianti);
  • di efficienza (misurato tramite l’indice di efficienza);

pertanto, con l’incremento del livello di produttività, il premio di risultato non può beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva de quo.

INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INAIL: definiti i nuovi termini di pagamento dei premi 2018-2019

INAIL, Circolare 11 gennaio 2019, n. 1

L’INAIL – con Circolare dell’11 gennaio 2019, n. 1 – ha fornito le prime istruzioni per l’autoliquidazione 2018-2019, rinviando dal 16 febbraio al 16 maggio il termine per il pagamento dei premi delle polizze dipendenti, delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e di quelle del settore marittimo, ex art. 1, comma 1125, legge n. 145/2018, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione.

Nello specifico:

  • il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’INAIL rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019;
  • il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;
  • il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019;
  • il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.

In caso di pagamento del premio in 4 rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio 2019.

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INCENTIVI ALLE AZIENDE

Prorogato a tutto il 2019 l’Incentivo Occupazione NEET

ANPAL, Decreto 28 dicembre 2018, prot. n. 581

L’ANPAL – con Decreto del 28 dicembre 2018, prot. n. 581 (pubblicato in data 31 dicembre 2018) – ha disposto la proroga del cd. “Incentivo occupazione NEET”, ex Decreto Direttoriale n. 3/2018, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

I datori di lavoro che assumono un giovane iscritto nel programma “Garanzia Giovani”, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, possono godere di un incentivo all’assunzione, pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di € 8.060 annui.

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INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INPS: modifica del saggio di interesse legale e riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi

INPS, Circolare 28 dicembre 2018, n. 124

L’INPS – con Circolare del 28 dicembre 2018, n. 124 – ha segnalato che – a mente dell’art. 1284 c.c. e del D.M. 12 dicembre 2018 – a decorrere dal 1° gennaio 2019 le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali. subiscono un incremento pari allo 0,8%.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DURC

INPS: verifica della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata

INPS, Messaggio 28 dicembre 2018, n. 4844

L’INPS – con Messaggio del 28 dicembre 2018, n. 4844 – ha ricordato che a decorrere dal 19 dicembre 2018, ex lege n. 136/2018, le richieste di verifica della regolarità contributiva, anche se pervenute anteriormente a tale data ed ancora in corso di istruttoria, dovranno essere definite con l’attestazione della regolarità sempreché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni.

La definizione della richiesta di verifica con tale esito, in assenza di registrazione sugli archivi della procedura “Gestione AVA” richiede l’accertamento presso l’Agente della Riscossione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ex art. 3, D.L. n. 119/2018.

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  APPROFONDIMENTI

INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Differimento termini dell’autoliquidazione: i chiarimenti dell’INAIL

La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha previsto alcune rilevanti novità in tema di versamento dei contributi all’INAIL. Nello specifico:

Art. 1, commi 1121-1126 – Revisioni tariffe Inail – Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, per ridurre premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria previste ulteriori minori entrate per 410 milioni nel 2019, 525 milioni nel 2020 e 600 milioni nel 2021. Come compensazione, ridotte di 110 milioni per il 2019, 100 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021 le risorse strutturali destinate dall’Inail a progetti d’investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Taglio di 50 milioni sia per il 2020, sia per il 2012 anche delle risorse destinate allo sconto per prevenzione. La percentuale dello sconto per prevenzione, così come le disposizioni di applicazione delle nuove tariffe, saranno rimodulate con Decreto MLPS/MEF, entro il 31 dicembre dell’anno che precede (2018) l’applicazione della riduzione. Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe nel 2019 i termini per l’autoliquidazione e il pagamento dei premi vengono modificati. Dal 2019 nel caso di responsabilità civile del datore andrà tenuta in considerazione ogni altra indennità percepita dal beneficiario a qualsiasi titolo per lo stesso evento, comprese quelle relative al danno biologico, per determinare l’importo eccedente a suo carico.

Esclusi i premi Inail dalle riduzioni contributive per il settore edile e ridotto dal 130 al 110 per mille il tasso per le lavorazioni più pericolose.

L’INAIL – con la Circolare n. 1/2019 – ha fornito i primi chiarimenti su alcune delle tematiche appena elencate.

Nello specifico, la riduzione contributiva per il settore edile pari all’11,50% non trova più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2019 ai premi assicurativi.

Per fruire dell’agevolazione per la regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, via Pec alla Sede Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile” riguardante l’assenza delle condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza, pubblicato in www.inail.it.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Bonus occupazionale 2019 per le aziende che assumono i NEET

L’ANPAL – con il Decreto n. 581/2018 – ha prorogato l’Incentivo Occupazione NEET anche per il 2019, richiamando il Decreto n. 3/2018 per quanto concerne tutti gli aspetti procedurali.

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 i giovani NEET, riceveranno un incentivo pari alla contribuzione previdenziale dovuta.

L’incentivo – riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati – è subordinato alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006, inerente:

  • all’adempimento degli obblighi contributivi;
  • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

I beneficiari sono i NEET (giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo): per essere assunti, i giovani dovranno essere profilati: in caso contrario, l’INPS non autorizzerà l’assunzione.

L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata su tutto il territorio nazionale, con l’esclusione della provincia autonoma di Bolzano.

La norma prevede l’incentivo per i seguenti istituti contrattuali (anche part time):

  • contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo in commento spetta anche al socio lavoratore di cooperativa.

Il beneficio, invece, non spetta nelle seguenti ipotesi:

  • contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • contratto di lavoro domestico;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • PrestO, ex art. 54 bis, legge n. 96/2017.

L’importo dell’incentivo – fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore – è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di € 8.060 annui per giovane assunto, in caso di assunzione a tempo indeterminato (ovviamente, anche con contratto di apprendistato professionalizzante).

La soglia massima di esonero contributivo, riferita al periodo di paga mensile e pari alla soglia massima di incentivo conguagliabile, è pari ad € 671,66 (€ 8.060,00/12).

Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, tali soglie devono essere riproporzionate, assumendo a riferimento – per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo – la misura di € 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.).

La contribuzione eccedente le predette soglie mensili potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari ad € 8.060,00.

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (astensione anticipata e congedo di maternità), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.

Tuttavia, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2021 (non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2021).

L’incentivo deve essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive trasmesse all’INPS.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DURC

Rottamazione-ter e rilascio del DURC: i chiarimenti dell’INPS

L’INPS – con Messaggio del 28 dicembre 2018, n. 4844 – ha chiarito gli effetti dell’adesione alla definizione agevolata di cui alla “rottamazione ter”, in relazione al possesso della regolarità contributiva.

Com’è noto, a decorrere dal 19 dicembre 2018, il rilascio del DURC avviene nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Nel dettaglio, le richieste di verifica della regolarità contributiva, anche se pervenute anteriormente alla predetta data ed ancora in corso di istruttoria, dovranno essere definite con l’attestazione della regolarità, sempreché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni.

La definizione della richiesta di verifica con tale esito, in assenza di registrazione sugli archivi della procedura “Gestione AVA” richiede l’accertamento presso l’Agente della Riscossione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Per quanto riguarda gli effetti del mancato regolare pagamento delle rate previste sulla validità dei Documenti formati con esito regolare ai fini del loro annullamento, l’intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento delle rate richieste. Infatti, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, i DURC on Line rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. L’annullamento conseguente al mancato perfezionamento della definizione agevolata deve essere operato per tutti i Documenti con esito di regolarità formati a decorrere dal 24 aprile 2017 sulla base delle singole fattispecie di definizione agevolata regolate dalle richiamate disposizioni e avuto riguardo alle scadenze previste per ciascuna di esse. Il ritardo nel pagamento fino ad un massimo di 5 giorni rispetto alla scadenza della rata non determina l’applicazione di sanzioni o la perdita del beneficio della definizione agevolata; tuttavia, in assenza di versamento delle somme residue della “rottamazione bis” entro il predetto termine differito al 7 dicembre 2018, la verifica di regolarità sarà definita con l’attestazione dell’irregolarità contributiva (in quanto, una volta intervenuta la decadenza dal beneficio, non è possibile accedere, per gli stessi carichi, alla “rottamazione-ter”). Ricorrendo tale circostanza i documenti con esito regolare formati fino alla predetta data saranno oggetto di annullamento.

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