CIRCOLARE 2 SETTEMBRE 2018

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  • INL: modalità di controllo e verifica sull’erogazione della retribuzione in contanti
  • INPS: prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per i residenti colpiti dal sisma del 2016
  • INPS: la verifica degli importi spettanti di NASpI
  • TFR: definito dall’ISTAT il coefficiente di agosto 2018
  • ANPAL: ulteriori chiarimenti sulla modalità di richiesta dell’assegno di ricollocazione di soggetti in CIGS
  • In GU le nuove disposizioni sulla privacy
  • Approvato in CdM il provvedimento sulla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali

 

Approfondimenti

  • Ulteriori chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale al Lavoro sulla tracciabilità delle retribuzioni
  • Modalità operative per conoscere l’importo delle rate della NASpI
  • Privacy: adeguata la normativa nazionale al regolamento UE

 

IN BREVE

DIRITTO DEL LAVORO

INL: modalità di controllo e verifica sull’erogazione della retribuzione in contanti

INL, Nota 10 settembre 2018, prot. n. 7369

L’Ispettorato Nazionale del lavoro – con Nota del 10 settembre 2018, prot. n. 7369 – ha fornito alcune indicazioni operative al proprio personale ispettivo in merito alla verifica del pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili.

Nello specifico, l’INL ha precisato che è conforme alle norme di legge anche l’ipotesi in cui il pagamento della retribuzione venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni.

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INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INPS: prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per i residenti colpiti dal sisma del 2016

INPS, Messaggio 5 settembre 2018, n. 3277

L’INPS – con Messaggio del 5 settembre 2018, n. 3277 – ha reso noto che, con esclusivo riferimento all’indennità ex art. 45, comma 1, del D.L. n. 189/2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, possono continuare a decretare anche per periodi di competenza dell’annualità 2018, utilizzando le stesse modalità operative previste dalla Circolare n. 83/2017.

 

INPS: la verifica degli importi spettanti di NASpI

INPS, Comunicato 6 settembre 2018

L’INPS – con comunicato del 6 settembre 2018 – ha informato che per conoscere con precisione l’importo delle rate della NASpI si deve accedere da “Tutti i servizi” a “Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI): consultazione domande”, inserire le proprie credenziali (PIN o SPID) e trovare le informazioni relative all’ultima domanda presentata.

In caso di accoglimento della domanda, cliccando su “Dettagli” si aprirà il prospetto di calcolo, nel quale è indicata la durata dell’indennità con gli importi lordi da liquidare mensilmente.

 

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ISTAT

TFR: definito dall’ISTAT il coefficiente di agosto 2018

Comunicato stampa 14 settembre 2018

L’ISTAT – con comunicato del 14 settembre 2018 – ha reso noto che per il calcolo del TFR da corrispondersi ai lavoratori tra il 15 agosto 2018 ed il 14 settembre 2018, la quota di TFR accantonata, deve essere rivalutata utilizzando l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari a 102,9.

Al riguardo, si ricorda che per determinare il coefficiente di rivalutazione del TFR, è necessario:

  • disporre dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall’Istat;
  • calcolare la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell’anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione;
  • calcolare il 75% di tale differenza;
  • aggiungere ogni mese il tasso fisso di 0,125 che su base annua è pari a 1,500.

La somma tra il 75% (c) e il tasso fisso (d) è il coefficiente di rivalutazione (pari, nel caso in commento, a 2,335312).

 

 

POLITICHE DEL LAVORO

ANPAL: ulteriori chiarimenti sulla modalità di richiesta dell’assegno di ricollocazione di soggetti in CIGS

ANPAL, Nota 7 settembre 2018, prot. n. 11122

L’ANPAL – con Nota del 7 settembre 2018, prot. n. 11122 – ha fornito ulteriori indicazioni operative per la presentazione di richiesta di assegno di ricollocazione, ex art. 24-bis, D.Lgs. n. 148/2015, come introdotto dall’art. 1, comma 136, legge n. 205/2017.

Com’è noto, i soggetti coinvolti negli accordi di ricollocazione nelle ipotesi di CIGS da luglio 2018 possono prenotare l’assegno di ricollocazione dal portale ANPAL: tale prenotazione va fatta entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione.

L’ANPAL, con il provvedimento in specie, chiarisce che nel caso in cui tale scadenza coincida con un giorno festivo, la stessa scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Per gli accordi di ricollocazione stipulati prima del giorno 25 luglio 2018 (data della messa on line del portale adrcigs.anpal.gov.it), saranno accolte le prenotazioni effettuate entro 30 giorni dall’attivazione del portale stesso (ossia entro il 24 agosto 2018 compreso).

 

PRIVACY

In G.U. le nuove disposizioni sulla privacy

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

Nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2018, n. 205 è stato pubblicato il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Il provvedimento in specie – composto da 27 articoli, che entreranno in vigore il 19 settembre p.v. – prevede, all’art. 9, delle novità in tema di rapporto di lavoro.

In data 7 settembre 2018 il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una versione del regolamento (UE) 2016/679 aggiornata alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 127 del 23 maggio 2018.

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PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Approvato in CdM il provvedimento sulla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali

Consiglio dei Ministri 6 settembre 2018, n. 18

In data 6 settembre 2018, il Consiglio dei Ministri n. 18 ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo in materia di vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Il provvedimento arriva in attuazione di della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di enti pensionistici professionali aziendali e di attività di vigilanza sugli stessi da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), si prevede, tra l’altro, un esplicito divieto, per degli enti pensionistici aziendali, di svolgere attività ulteriori rispetto a quelle cui sono istituzionalmente preposti.

Viene, poi, richiesto che le forme pensionistiche complementari si dotino di un efficace sistema di governo societario, con una struttura organizzativa trasparente e una informativa completa agli aderenti e beneficiari, relativa ai diritti e obblighi delle parti coinvolte, alla individuazione della migliore forma pensionistica e ad una consapevole assunzione dei rischi di investimento, anche ai fini di facilitare l’attività transfrontaliera.

 

APPROFONDIMENTI

DIRITTO DEL LAVORO

Ulteriori chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale al Lavoro sulla tracciabilità delle retribuzioni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota prot. n. 7369/2018, ha fornito alcune indicazioni operative in ordine alle modalità di verifica dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità delle retribuzioni.

Com’è noto, a decorrere dal 1° luglio 2018, non è più consentito effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da € 1.000 ad € 5.000.

Le modalità attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione sono costituite dai seguenti strumenti:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Come già argomentato in altri provvedimenti dell’INL, il divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa, pertanto l’utilizzo di tali strumenti non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.

Relativamente al “pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento“, l’INL ha ritenuto tale modalità operativa conforme alla ratio della disposizione, in quanto appare comunque assicurata la finalità antielusiva della norma, tenuto conto che il pagamento è effettuato dalla banca e risulta sempre tracciabile anche ai fini di una possibile verifica da parte degli organi di vigilanza.

In relazione, infine, all’emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato, secondo l’INL il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del “vaglia postale” può rientrare in tale ambito, sempreché siano rispettate le condizioni e le modalità ex art. 49, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 231/2007 (gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario; inoltre, la clausola di non trasferibilità ed il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a € 1.000 può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità) e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).

Con riferimento alle verifiche ispettive, nelle ipotesi in cui il pagamento della retribuzione o di parte di essa avvenga con bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, l’istanza di verifica deve essere indirizzata alla filiale dell’Istituto di credito ove è acceso il c/c del datore di lavoro, identificato mediante IBAN, dal quale è stato disposto il bonifico.

A tal fine, l’istanza dell’Ufficio dovrà indicare i codici IBAN identificativi dei conti presso i quali i lavoratori (beneficiari del bonifico) hanno richiesto l’accredito degli stipendi. Invece, nel caso in cui, il lavoratore abbia dato, per iscritto, indicazione di accreditare le somme su conto corrente intestato a soggetto diverso, alla banca dovranno essere comunicati i dati (nome e cognome e IBAN) dei titolari dei relativi conti.

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Modalità operative per conoscere l’importo delle rate della NASpI

In data 6 settembre 2018, l’INPS ha ufficializzato la messa a disposizione dei soggetti registrati di una nuova funzione che consente il calcolo degli esatti importi delle rate di NASPI che l’Istituto erogherà una volta approvata la relativa istanza.

Com’è noto, le rate vengono progressivamente ridotte del 3% a partire dal 4° mese di erogazione dell’indennità, prevista dalla normativa come criterio di calcolo.

Per l’utilizzo della procedura il soggetto destinatario può:

  • accedere alla sezione “Nuova Assicurazione sociale per l’impiego: consultazione domande” presente nella sezione dei servizi”;
  • inserire le proprie credenziali (PIN o SPID);
  • selezionare l’ultima domanda presentata e cliccare su “Dettagli”.

La procedura fornisce un file pdf contenente il prospetto di calcolo nel quale è indicata la durata dell’indennità con gli importi lordi da liquidare mensilmente.

L’interessato, inoltre, potrà verificare online autonomamente l’esito della domanda e gli accrediti della NASpI accedendo alla propria sezione “MyInps” e cliccando sulla voce “I tuoi avvisi”.

Al riguardo, potrà trovare due tipi di avvisi:

  1. “Notifica della Comunicazione”, che rimanda tramite un link alla lettera di riscontro che comunica l’accoglimento/rigetto o la richiesta di ulteriore documentazione, spedita dall’Istituto tramite Postel e archiviata nel servizio Cassetta Postale online, dal quale l’utente può visualizzare e scaricare in pdf la comunicazione, che resta disponibile anche in caso di smarrimento della lettera;
  2. “Disoccupazione non agricola dal …”, avviso di liquidazione di ogni rata di NASpI contenente indicazione dell’importo lordo liquidato sull’IBAN che si è indicato nella domanda.

Chi ha fornito il cellulare in fase di richiesta delle credenziali di accesso ai servizi online (PIN o SPID), riceverà anche un SMS di segnalazione dell’avviso di liquidazione della prima rata della prestazione, per tenere poi autonomamente sotto controllo l’accredito delle rate di NASpI.

Anche chi ha inoltrato la domanda tramite Patronato, ricevuta la lettera di accoglimento, potrà consultare il prospetto di calcolo o farne richiesta all’operatore di Patronato stesso.

La procedura in commento, oltre al beneficiario della NASpI, potrà essere utile anche ai datori di lavoro interessati agli incentivi occupazionali, ex art. 7, comma 5, lett. b), decreto legge n. 76/2013 (i datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno ed indeterminato soggetti percettori di NASpI hanno diritto ad un contributo mensile pari al 20% dell’indennità residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore).

 

PRIVACY

Privacy: adeguata la normativa nazionale al regolamento UE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 205/2018 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Il Garante della Privacy, in fase di verifica del corretto adempimento degli obblighi, dovrà considerare le difficoltà a cui imprese e professionisti dovranno far fronte per adeguarsi alle nuove disposizioni sulla base di specifici elementi di valutazione.

Esistono due tipologie di sanzioni amministrative:

  • fino a 10 milioni di euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore;
  • fino a 20 milioni di euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

Tuttavia l’art. 22 del D.Lgs. n. 101/2018 che adegua il Codice Privacy al GDPR prevede che per i primi otto mesi dalla sua entrata in vigore (19 settembre 2018), il Garante per la protezione dei dati personali tenga conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.

Pertanto, il Garante potrà – laddove ci siano i presupposti – nei prossimi otto mesi optare per l’applicazione delle misure di cui all’art. 58, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e j) del Regolamento, in luogo delle sanzioni amministrative.

Le sanzioni amministrative pecuniarie saranno inflitte dal Garante in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta o in luogo, delle seguenti misure di cui al richiamato art. 58:

  • avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possano verosimilmente violare le disposizioni del regolamento;
  • ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del regolamento;
  • ingiunzione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell’interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal regolamento;
  • ingiunzione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;
  • ingiunzione al titolare del trattamento di comunicare all’interessato una violazione dei dati personali;
  • imposizione di una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;
  • ordine di rettifica, cancellazione di dati personali o limitazione del trattamento e notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali;
  • revoca della certificazione o ingiunzione all’organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata, oppure ingiunzione all’organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;
  • ordine di sospendere i flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale.

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza

 

Ambito

 

Attività Soggetti obbligati Modalità
20/09/2018 FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
25/09/2018 ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
01/10/2018 Mod. 730 Comunicazione al sostituto d’imposta di voler ridurre l’importo della seconda o unica rata IRPEF oppure di non voler effettuare il pagamento della seconda o unica rata IRPEF Lavoratori dipendenti Presentazione
01/10/2018 INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
01/10/2018 INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
01/10/2018 LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser
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