Cambia la normativa sui tirocini e con essa i minimali di indennità.

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Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari e tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo è corrisposta al tirocinante un’indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a:

– euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.
– euro 350 euro mensili qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica un’indennità di partecipazione forfettaria minima di 300 euro mensili. Qualora l’attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiori a 5 ore si prevede la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.
L’indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile.
Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l’indennità di partecipazione viene ridottaproporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.

Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento.

L’indennità di partecipazione può comunque essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito per un importo pari a euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’importo mimino di euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del
servizio mensa.

Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione. Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Qui potete leggere il testo completo della TIROCINI SEO4_23-01-2018

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