L’INPS, con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, fornisce le modalità operative per l’erogazione del premio alla nascita del figlio previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 353).
Il premio alla nascita può essere chiesto dalla futura madre all’INPS, al compimento del settimo mese di gravidanza e non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del DPR n. 917/1986.
Cosa prevede la Legge di Stabilità 2015
Occorre ricordare che la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante la c.d. legge di Stabilità 2015, dai commi da 125 a 129, prevede per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno annuo di Euro 960 erogato mensilmente, con decorrenza dal mese di nascita o adozione.
Tale assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’ art. 8 del DPR n. 917/1986, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia.
Per la corresponsione del beneficio economico si richiede, tuttavia, la condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui, stabilito ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è uno strumento di valutazione e confronto, attraverso scale di equivalenza, della situazione economica dei nuclei familiari di coloro che richiedono l’erogazione di prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate o per la definizione del livello di compartecipazione al costo di taluni servizi rivolti all’intera cittadinanza.
I chiarimenti INPS
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti, di seguito esposti, attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità previsto dalla Legge di Stabilità n. 190/2014:
- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’ art. 27 del D.Lgs. n. 251/2007;
- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’ art. 9, del D.Lgs. n. 286/1998, oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento.
Il beneficio, pari ad Euro 800, è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente; può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1 gennaio 2017:
- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della Legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’ art. 22, comma 6, della Legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’ art. 34 della Legge 184/1983.
Quando si presenta la domanda
La circolare dell’INPS chiarisce che la richiesta del bonus di 800 euro deve essere presentato allo stesso istituto da parte della madre che ne ha diritto; la domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza assieme alla certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, attestante la data presunta del parto.
Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.
In caso di adozione/o affidamento preadottivo, l’INPS, richiamando un proprio documento, chiarisce che se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (Sentenza definitiva di adozione o Provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6, della Legge n. 184/1983), abbreviando così i tempi di definizione della domanda, è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (Sezione del Tribunale, la data di deposito in Cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’INPS il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.
Nelle ipotesi in cui la domanda sia presentata da una cittadina non comunitaria, se la richiedente non allega alla domanda copia di uno dei titoli di soggiorno utili per accedere al premio di cui trattasi, è necessario indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato).