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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 agosto 2018, n. 21264, ha ritenuto che l’autonomia del ramo d’azienda ceduto possa sussistere anche in presenza di una struttura dematerializzata o leggera costituita in prevalenza da rapporti di lavoro organizzati, in modo idoneo, anche potenzialmente, allo svolgimento di un’attività economica, ma, affinché ciò si realizzi, è necessario che i lavoratori ceduti costituiscano un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how, tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti.
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