Il certificato medico può essere retroattivo?

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Viene accettato dall’INPS un certificato di malattia che riporta una prognosi pregressa rispetto alla data di redazione?

All’atto del rilascio del certificato il medico attesta l’incapacità all’attività lavorativa del proprio assistito dovuta a infermità direttamente constatata. Al riguardo appare utile ricordare che la giurisprudenza consolidata afferma che “risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato” (Corte di Cassazione V sezione penale 29 gennaio 2008, n. 4451). Quindi, la data indicata come inizio della malattia nel certificato ha valore puramente anamnestico e l’INPS riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, a decorrere dal giorno di rilascio del certificato. Solo qualora il certificato sia stato redatto a seguito di visita domiciliare, l’Istituto ammette la possibilità di riconoscere ai fini erogativi la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno precedente alla redazione, purché debitamente attestato dal medico (circolare INPS 15 luglio 1996, n. 147).

A tal proposito, il discrimine è il certificato che dovrà recare la X nella casella “Domiciliare”. Nel caso riporti “Ambulatoriale”, non si intenderà valida e decorrerà dal giorno stesso di emissione del certificato

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