INPS: assegno per il nucleo familiare. Domanda telematica

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Dal 1° aprile 2019 la domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato dovrà essere inoltrata all’INPS in via telematica.


L’Inps rende noto che dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare da parte dei
lavoratori dipendenti del settore privato non potranno più essere presentate al datore di lavoro mediante il modello cartaceo ANF/DIP (mod. SR16), ma dovranno essere esclusivamente inoltrate all’Istituto in via telematica avvalendosi della procedura telematica “ANF DIP”, disponibile dal 1° aprile
2019.

Le domande presentate all’INPS in via telematica saranno istruite dall’Istituto per la definizione del
diritto e della misura della prestazione richiesta: saranno individuati gli importi giornalieri e mensili
teoricamente spettanti in relazione alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli
anni precedenti.

L’utente potrà prendere visione dell’esito della richiesta nella sezione “Consultazione domanda” presente nell’area riservata del portale INPS. Nei casi in cui sia necessario ottenere l’autorizzazione
agli assegni, bisognerà continuare ad inviare la domanda telematica di autorizzazione, ma in caso
di accoglimento, al richiedente non verrà più notificato il provvedimento di autorizzazione (mod.
ANF43) in quanto si procederà direttamente all’ istruttoria della domanda di “ANF DIP”; saranno
inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione (mod. ANF58).
In caso di variazione della composizione del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo
all’aumento dei livelli di reddito familiare (ad esempio nucleo familiare monoparentale o con componenti inabili), il lavoratore interessato dovrà presentare, esclusivamente in modalità telematica, una
domanda di variazione per il periodo di interesse, sempre tramite la procedura “ANF DIP”.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019 nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello
del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza
posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).

Sulla base degli importi teorici indicati dall’INPS, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza
o all’assenza/presenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente
non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli
importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.


Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà
pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro
diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.


In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite,
la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto. La relativa domanda telematica dovrà essere presentata all’Istituto, dal sito Internet dell’Istituto al seguente percorso: “Invio OnLine di
domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”.

 
Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello cartaceo ANF/DIP (SR16), per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere
sugli anni precedenti, non devono essere reiterate ma sono gestite dai datori di lavoro secondo le
modalità finora utilizzate, calcolando l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza. Il conguaglio degli assegni così erogati dovrà essere effettuato al più tardi con la denuncia
Uniemens relativa al mese di giugno 2019. Dopo tale scadenza non sarà più possibile effettuare
conguagli per gli assegni per il nucleo familiare richiesti con le vecchie modalità.
Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le
prestazioni di assegno per il nucleo familiare e procedere al relativo conguaglio sulla base sia di
domande cartacee presentate entro il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate
all’INPS dal 1° aprile 2019.

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