Il Garante privacy, con documento web n. 9065999, ha stabilito che il datore di lavoro non può comunicare a un’organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto, ma deve limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all’originaria sigla di appartenenza.
Le informazioni sull’adesione sindacale rientrano infatti nella categoria dei dati sensibili, ai quali la disciplina di protezione dei dati riconosce particolari forme di tutela. Il datore di lavoro può lecitamente trattarli in base alla legge per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ad esempio per effettuare il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni o organizzazioni sindacali su delega e per conto del dipendente.