La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 29 ottobre 2018, n. 27392, ha stabilito che deve essere dichiarato illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, dovendosi ritenere che, pur non essendo il datore di lavoro tenuto ad accogliere una richiesta di ferie tempestivamente avanzata, essendo quest’ultima rimessa a una sua valutazione nell’ambito del bilanciamento di esigenze contrapposte, tuttavia, al fine di evitare il licenziamento, e quindi la perdita del posto di lavoro, solo esigenze organizzative effettive e concrete possono, in ossequio alle clausole generali di buona fede e correttezza, giustificare un diniego e così far prevalere l’interesse aziendale all’interesse del lavoratore di godere di giorni di ferie, scongiurando così la maturazione del comporto, dovendosi aggiungere che spetta al datore di lavoro dimostrare – ove sia stato investito di una richiesta di ferie “finalizzata” – di aver tenuto conto, nell’assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore a evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto.
LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO, FERIE E LORO DINIEGO
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