CIRCOLARE I NOVEMBRE 2018

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  • I chiarimenti del MLPS sulla proroga della CIGS riorganizzazione aziendale, crisi aziendale

e contratto di solidarietà

  • Decreto Dignità: pubblicata la circolare esplicativa su contratti a termine e somministrazione di lavoro
  • Lavoratori impatriati e distacco all’estero: gli ulteriori chiarimenti dell’AE
  • Rivalutati gli importi degli indennizzi del danno biologico
  • Inoltro da parte del medico competente delle comunicazioni dati
  • I chiarimenti dell’INPS sul versamento del cd. ticket di licenziamento
  • INPS: le modalità operative sulla decontribuzione dei premi
  • Gestione separata INPS ed attività lavorativa più stati UE
  • Interpello MLPS: lavoro intermittente e maggiorazioni per lavoro straordinario

Approfondimenti

  • L’intervento del MLPS sulle nuove ipotesi di proroga della CIGS
  • INPS: ticket di licenziamento e cantieri edili
  • Decontribuzione dei premi di rendimento: i chiarimenti dell’INPS

 

Scadenze

 

 

IN BREVE

AMMORTIZZATORI SOCIALI

I chiarimenti del MLPS sulla proroga della CIGS riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Circolare 29 ottobre 2018, n. 16

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 29 ottobre 2018, n. 16 – ha fornito indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 119/2018, per ciò che concerne la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Nel dettaglio, si ricorda che l’art. 25 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – nel modificare l’art. 22-bis, D.Lgs. n. 148/2015 – ha stabilito che la proroga della CIGS:

  • per riorganizzazione o crisi aziendale nelle imprese di rilevanza economica strategica anche regionale possa essere richiesta anche dalle imprese con organico inferiore a 100 unità lavorative;
  • possa essere concessa anche in caso di sottoscrizione di contratto di solidarietà, per la durata massima di 12 mesi.

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DIRITTO DEL LAVORO

Decreto Dignità: pubblicata la circolare esplicativa su contratti a termine e somministrazione di lavoro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 31 ottobre 2018, n. 17

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 31 ottobre 2018, n. 17 – ha fornito le prime indicazioni interpretative in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro dopo le modifiche introdotte dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Di particolare interesse il chiarimento in merito alle proroghe ed ai rinnovi dei contratti a termine: al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza (non è, dunque, possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto).

Si ha, invece, il rinnovo del contratto quando “un nuovo contratto a terminedecorre dopo la scadenza del precedente.

La contrattazione collettiva (contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) potrà intervenire per derogare alla durata massima del contratto a termine (quindi, anche superiore rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi): la suddetta contrattazione collettiva, però, non potrà in alcun modo intervenire sul nuovo regime delle condizioni, ex art. 19, D.Lgs. n. 81/2015.

In merito alla sussistenza del requisito della forma scritta, il MLPS ha chiarito che viene esclusa la possibilità di desumere da elementi esterni al contratto la data di scadenza, ferma restando la possibilità che, in alcune situazioni, il termine del rapporto di lavoro continui a desumersi indirettamente in funzione della specifica motivazione che ha dato luogo all’assunzione, come in caso di sostituzione della lavoratrice in maternità di cui non è possibile conoscere, ex ante, l’esatta data di rientro al lavoro, sempre nel rispetto del termine massimo di 24 mesi.

Per le fattispecie dei rinnovi e delle proroghe, la nuova disciplina trova applicazione solo dopo il 31 ottobre 2018, volendo in tal modo sottrarre i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla immediata applicazione dei nuovi limiti. Fino a tale data, pertanto, le proroghe e i rinnovi restano disciplinati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015, nella formulazione antecedente al D.L. n. 87/2018 .

Terminato il periodo transitorio introdotto dalla legge di conversione n. 96/2018 , dal 1° novembre 2018 trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte con la riforma, compreso l’obbligo di indicare le condizioni in caso di rinnovi (sempre) e di proroghe (dopo i 12 mesi).

 

IMPOSIZIONE FISCALE

Lavoratori impatriati e distacco all’estero: gli ulteriori chiarimenti dell’AE

Agenzia delle Entrate, Interpello 23 ottobre 2018, n. 45

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 23 ottobre 2018, n. 45 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime speciale per gli impatriati, ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile beneficiare di tale regime agevolato anche nel caso in cui, dopo il distacco all’estero, il dipendente rientri in Italia con un ruolo aziendale diverso rispetto a quello originario: nello specifico, poiché nel caso in esame il rientro in Italia del dipendente è da attribuire ad un ruolo superiore rispetto al precedente grazie alle specifiche competenze maturate all’estero, egli può godere dell’agevolazione in specie.

 

INAIL, PRESTAZIONI

Rivalutati gli importi degli indennizzi del danno biologico

Circolare 29 ottobre 2018, n. 41

L’INAIL – con Circolare del 29 ottobre 2018, n. 41 – ha provveduto alla rivalutazione su base annua delle prestazioni economiche erogate a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

Per l’anno 2018, è stata registrata una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2016 e 2017 (media annua), pari all’1,10%.

Pertanto, con il decreto del MLPS del 19 luglio 2018, su proposta del Presidente dell’INAIL, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018, nella misura dell’1,10%.

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Inoltro da parte del medico competente delle comunicazioni dati allegato 3B

Comunicato Stampa 29 ottobre 2018

L’INAIL – con comunicato del 29 ottobre 2018 – ha informato che dal 1° novembre è possibile inserire attraverso il portale le informazioni relative all’Allegato 3B, sui dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2018.

Tali comunicazioni saranno conservate nelle pratiche in lavorazione per eventuali modifiche e rese disponibili per l’invio alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Al riguardo, l’Istituto ricorda che è inalterato l’obbligo, dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2019, di inviare i suddetti dati esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica.

 

I chiarimenti dell’INPS sul versamento del cd. ticket di licenziamento

INPS, Messaggio 24 ottobre 2018, n. 3933

L’INPS – con Messaggio del 24 ottobre 2018, n. 3933 – ha chiarito alcuni aspetti inerenti i casi di esonero dal versamento del contributo di licenziamento dovuto per i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

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INPS: le modalità operative sulla decontribuzione dei premi

INPS, Circolare 18 ottobre 2018, n. 104

L’INPS – con Circolare del 18 ottobre 2018, n. 104 – ha reso note le modalità operative per la fruizione della riduzione contributiva sui premi di risultato erogati da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, in esecuzione di contratti di secondo livello sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017.

Il beneficio consiste nella riduzione, pari al 20%, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro, nell’esclusione di ogni contribuzione a carico dipendente, su una quota del premio detassabile erogato non superiore ad € 800.

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Gestione separata INPS ed attività lavorativa più stati UE

INPS, Circolare 16 ottobre 2018, n. 102

L’INPS – con Circolare del 16 ottobre 2018, n. 102 – ha fornito alcuni chiarimenti sugli obblighi di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti non residenti in Italia che svolgono l’attività lavorativa in più Stati UE.

Al riguardo, l’Istituto ha chiarito che, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle figure iscritte alla Gestione separata sono equiparati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i seguenti soggetti:

  • collaborazione coordinata e continuativa, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero organizzate);
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
  • medico in formazione specialistica.

 

ORARIO DI LAVORO

Interpello MLPS: lavoro intermittente e maggiorazioni per lavoro straordinario

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Interpello 24 ottobre 2018, n. 6

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Interpello del 24 ottobre 2018, n. 6, in risposta all’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.) in merito alla possibilità di non applicare al lavoratore intermittente la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro nel caso venga effettuato lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali – ha chiarito che la possibilità di attivare il contratto di lavoro intermittente rispetto ad esigenze e tempi non predeterminabili, non consente di escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003 e di quanto eventualmente previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.

 

APPROFONDIMENTI

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

L’intervento del MLPS sulle nuove ipotesi di proroga della CIGS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare n. 16/2018 – è intervenuto per fornire alcune indicazioni operative in merito a quanto introdotto dall’art. 25, D.L. n. 119/2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”.

Al riguardo, si segnalano due novità:

  1. negli anni 2019/2020, si consente a tutte le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentano rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, la possibilità di richiedere la proroga del trattamento Cigs per riorganizzazione e crisi aziendale (in precedenza questa facoltà era circoscritta alle sole imprese con organico superiore alle 100 unità);
  2. si apre alla proroga del trattamento Cigs anche in caso di stipula di un contratto di solidarietà difensivo alle stesse condizioni stabilite per i casi di riorganizzazione e crisi aziendale (in precedenza questa opzione non era consentita). La proroga della Cigs per Cds può durare al massimo 12 mesi e vi sono due condizioni da rispettare:
  • la permanenza dell’esubero di personale per cui è stato sottoscritto l’accordo con le parti sociali per la riduzione dell’orario di lavoro;
  • la presenza di un programma con un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e con le indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori.

Il programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario.

Nel provvedimento in commento, il MLPS ha chiarito che la proroga della Cigs costituisce una prosecuzione senza alcuna interruzione della cassa già riconosciuta all’impresa e per questo motivo (a prescindere dalla consistenza numerica aziendale) la continuazione del trattamento va sempre considerata come una proroga e, alla stessa, vanno applicate le medesime regole previste per l’intervento oggetto di prolungamento.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infine, ha individuato un arco temporale in cui la crisi possa essere ritenuta ancora esistente (ritenendo, così, ammissibili le proroghe con riferimento ai programmi con scadenza nel trimestre precedente il 29 ottobre 2018).

Potranno, così, avvalersi della prosecuzione anche le aziende che hanno raggiunto il massimo integrabile nel quinquennio mobile. In questi casi la durata della proroga è in funzione del programma presentato dall’azienda richiedente.

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INPS: ticket di licenziamento e cantieri edili

Com’è noto, la legge n. 92/2012 ha previsto che (tranne in rarissime circostanze), in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è obbligato al versamento del cd. ticket di licenziamento (contributo pari al 41% del massimale mensile NASPI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni).

Tra le suddette rarissime circostanze di non obbligatorietà, si annovera la risoluzione del contratto di lavoro per “fine cantiere” in edilizia.

L’INPS – con Messaggio n. 3933/2018 – ha chiarito che per provare la condizione di esonero dal versamento del ticket di licenziamento, in mancanza di altra documentazione idonea a tal fine, il datore di lavoro edile deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” e la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata.

In ogni caso resta ferma la possibilità che, all’atto del licenziamento, il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale.

Pertanto, quando ricorre tale ipotesi, la condizione di esonero è soddisfatta dal completamento delle attività e dalla chiusura del cantiere, indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens.

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Decontribuzione dei premi di rendimento: i chiarimenti dell’INPS

Intorno alla “gestione” del premio di rendimento erogato in azienda, nelle ultime settimane si è assistito alla pubblicazione di due provvedimenti con i quali l’Agenzia delle Entrate e l’INPS hanno fornito chiarimenti interpretativi ed istruzioni operative di dettaglio.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 19 ottobre 2018, n. 78 – ha fornito alcuni chiarimenti in materia di detassazione dei premi di risultato, specificatamente in relazione alla possibilità di applicare la detassazione ad un premio una volta raggiunto l’obiettivo della redditività individuato nel valore dell’EBIT.

Nel caso in specie, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che l’erogazione del premio non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, bensì è ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, costituito dal raggiungimento di un valore dell’EBIT e dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna.

L’INPS – con Circolare del 18 ottobre 2018, n. 104 – ha fornito le istruzioni operative al fine di poter fruire della suddetta riduzione contributiva prevista per i premi di produttività del settore privato, precisando tra l’altro che il termine “aziende”, ex art. 55, D.L. n. 50/2017, è da intendersi riferito ai datori di lavoro privati e in senso atecnico, per cui il beneficio contributivo spetta anche ai premi erogati dai datori di lavoro non imprenditori.

Nello specifico, l’INPS ha ricordato che l’aliquota IVS che forma oggetto della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile, stante l’applicazione del cd. principio di cassa.

Tale riduzione dell’aliquota è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente, in quanto non si è in presenza di un incentivo all’assunzione. Pertanto l’aliquota a carico del datore di lavoro su cui operare la riduzione del 20% è quella al lordo di eventuali agevolazioni, che andranno ad operare sulla contribuzione residua dovuta.

Il premio che fruisce della decontribuzione non va considerato nella determinazione della retribuzione ai fini pensionistici (e non va computato ai fini del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, ex lege n. 335/95).

L’Istituto, infine, ribadisce che non costituiscono oggetto di sgravio:

  • il contributo di solidarietà dovuto dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti,
  • il contributo aggiuntivo (1%) dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile,
  • la contribuzione ai Fondi di solidarietà.
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