L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 42 del 23 ottobre 2018, ha chiarito quali siano gli obblighi di trasmissione della CU per i soggetti che corrispondono compensi accessori e che ne comunicano i dati al sostituto d’imposta principale.
Il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo, pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, deve inviare una CU ordinaria all’Agenzia delle entrate, riportando tutti i dati relativi alle somme erogate e barrando il punto 613, che certifica che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale, che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Pertanto, l’aver comunicato al sostituto d’imposta principale i dati dei compensi accessori per consentire le operazioni di conguaglio e il rilascio della CU non esonera il sostituto d’imposta che ha erogato i compensi accessori dall’obbligo di trasmissione della CU telematica.