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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 settembre 2018, n. 23338, ha stabilito che la soppressione del posto e il conseguente licenziamento per gmo dettato dal calo di lavoro e dalla diminuzione degli introiti è giustificato anche se il dipendente è gravemente malato. L’effetto discriminatorio è escluso se non è raggiunta la prova sul nesso causale tra recesso e fattore di discriminazione, ovvero escludendo la valenza significativa degli eventi morbosi ai fini della natura discriminatoria del recesso.
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