Circolare 7/2018

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INDICE

 

  • Regime di solidarietà negli appalti e subfornitura: i chiarimenti dell’INL
  • Il nuovo contratto di apprendistato nelle Scuole (AGIDAE)
  • Iscrizione dell’impresa sociale nel registro dell’imprese: le nuove indicazioni del MiSE
  • Detassazione dei premi di risultato: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
  • INPS: le istruzioni operative inerenti il contributo ai servizi di baby-sitting e servizi all’infanzia
  • Ulteriori chiarimenti sull’APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci

 

Approfondimenti

  • L’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla solidarietà negli appalti
  • L’apprendistato professionalizzante per il personale direttivo, docente, amministrativo,

tecnico e ausiliario occupato negli Istituti aderenti ad Agidae

  • Contratto di rete, distacco e codatorialità: le precisazioni dell’INL

 Scadenze

 

IN BREVE

APPALTI

Regime di solidarietà negli appalti e subfornitura: i chiarimenti dell’INL

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare 29 marzo 2018, n. 6

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 29 marzo 2018, n. 6 – ha chiarito che il regime di solidarietà disciplinato dall’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 in materia di appalti trova applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura, in quanto tale dettato normativo deve essere interpretato nel senso che “il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi”, a nulla rilevando che il contratto di subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o piuttosto tipo negoziale autonomo.

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APPRENDISTATO

Il nuovo contratto di apprendistato nelle Scuole (AGIDAE)

Siglato – tra l’AGIDAE e il FLC CGIL, la CISL SCUOLA, la UIL SCUOLA, lo SNALS CONF.S.A.L., SINASCA – l’accordo sull’apprendistato professionalizzante per personale amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’AGIDAE.

Le Scuole/Istituti aderenti all’AGIDAE possono assumere giovani con contratto di apprendistato esclusivamente per i livelli e le funzioni appartenenti all’area del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, nella misura massima del 20% del personale dipendente compreso quello assunto a tempo determinato.

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DIRITTO DEL LAVORO

Contratto di rete e codatorialità: le precisazioni dell’INL

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare  29 marzo 2018, n. 7

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 29 marzo 2018, n. 7 – ha ribadito che il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese.

Tali disposizioni sono applicate anche nei casi in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa.

Al riguardo, l’INL ha precisato che il contratto di rete deve indicare la platea dei lavoratori che vengono messi “a fattor comune”. Tali lavoratori devono essere formalmente assunti, mediante l’assolvimento degli obblighi di legge (comunicazione obbligatoria, consegna dichiarazione assunzione e registrazioni sul LUL) da una delle imprese partecipanti anche laddove si tratti di socio di cooperativa.

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DIRITTO DEL LAVORO

Iscrizione dell’impresa sociale nel registro dell’imprese:  le nuove indicazioni del MiSE

Decreto Interministeriale 16 marzo 2018

Il Ministero della Sviluppo Economico ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto Interministeriale del 16 marzo 2018 – hanno definito, ex art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 112/2017, gli atti e i documenti che le imprese sociali sono tenute depositare presso il Registro delle imprese, nonché le relative modalità di presentazione.

Nel dettaglio, il provvedimento in specie stabilisce:

  • l’obbligo di prevedere negli atti costitutivi la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c. e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2399 c.c.;
  • l’obbligo per le imprese sociali iscritte nella sezione del Registro ad esse dedicata alla data del 20 luglio 2017, di adeguare i propri statuti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112/2017 entro il 20 luglio 2018.

 

IMPOSIZIONE FISCALE

Detassazione dei premi di risultato: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare  29 marzo 2018, n. 5/E 

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 29 marzo 2018, n. 5/E – ha illustrato il contenuto delle disposizioni introdotte nel 2017 e nel 2018 sulla detassazione e sul welfare aziendale per i c.d. premi di risultato.

Com’è noto, l’agevolazione è stata prevista limitatamente ai premi di risultato corrisposti ai lavoratori del settore privato che nell’anno precedente a quello di percezione del premio siano stati titolari di redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore ad € 50.000.

Le nuove disposizioni sono volte a potenziare l’accesso al regime sostitutivo previsto per i premi di risultato, nonché ad incentivare il ricorso alle forme di welfare ritenute maggiormente meritevoli di tutela, ai fini del soddisfacimento di esigenze sociali.

Successivamente, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro – con Circolare n. 11/2018 – ha fornito alcuni chiarimenti sulla disciplina dell’imposizione agevolata sulle misure di welfare e premi di risultato, anche alla luce della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/2018.

 

INPS, PRESTAZIONI

INPS: le istruzioni operative inerenti il contributo ai servizi di baby-sitting e servizi all’infanzia

INPS, Messaggio 30 marzo 2018, n. 1428

L’INPS – con Messaggio del 30 marzo 2018, n. 1428 – ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande, per l’anno 2018, relativamente al contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia, ex art. 4, comma 24, lett. b), legge n. 92/2012.

Nel dettaglio, possono accedere al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:

  • le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
  • le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), che si trovino, al momento della presentazione della domanda, ancora all’interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale;
  • le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne), che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.

 

PENSIONI

Ulteriori chiarimenti sull’APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci

INPS, Messaggio 12 aprile 2018, n. 1609

L’INPS – con Messaggio del 12 aprile 2018, n. 1609 – ha informato che è stato prorogato dal 13 aprile al 20 aprile il termine per l’integrazione della documentazione, con il nuovo modello AP116, per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci.

Pertanto, sia per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. “precoci”, in relazione allo svolgimento di attività gravose, già presentate entro il 1° marzo 2018, sia per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio dell’APE sociale, in relazione allo svolgimento di attività gravose, già presentate entro il 31 marzo 2018, è consentita l’integrazione della documentazione con il nuovo modello AP116, entro il 20 aprile 2018, senza modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.

 

APPROFONDIMENTI

APPALTI

L’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla solidarietà negli appalti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare n. 6/2018 – ha fornito i primi chiarimenti dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 per contrarietà agli artt. 3 e 36 Cost., ritenendo che il regime di solidarietà trova applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura.

Al riguardo, la Consulta (con la richiamata sentenza) ha ritenuto che la limitazione del regime di solidarietà ai soli casi espressamente previsti – di appalto e subappalto – avrebbe negato la medesima garanzia legale ai dipendenti del subfornitore, parimenti coinvolti in processi di esternalizzazione e parcellizzazione del processo produttivo, in contrasto con l’artt. 3 e 36, Costituzione.

Pertanto, quanto normato dall’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 deve essere interpretato nel senso che “il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi”, a nulla rilevando che il contratto di subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o, piuttosto, tipo negoziale autonomo.

Il principio tracciato dalla Corte Costituzionale risponde, dunque, anche alle esigenze di tutela già emerse nell’ambito:

  • di rapporti tra consorzio e società consorziate, perché anche in tal caso, viene in rilievo l’esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una “dissociazione” tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa;
  • delle ipotesi di distacco ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 e del distacco ex D.Lgs. n. 136/2016 comportando l’applicazione dell’art. 29, comma 2, tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto/subappalto ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali.

 

APPRENDISTATO

L’apprendistato professionalizzante per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato negli Istituti aderenti ad Agidae

In data 6 febbraio 2018 è stato firmato l’accordo in materia di apprendistato professionalizzante per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato negli Istituti aderenti ad Agidae.

Le Istituzioni scolastiche non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

La funzione di Tutor prevista dalla legge potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti e ha diritto ad una indennità mensile lorda pari a euro 60 per tutta la durata del contratto di apprendistato.

Il rapporto di apprendistato, in relazione alle qualifiche da conseguire, ha la seguente durata:

  • livello primo: 24 mesi;
  • livelli secondo, terzo e quarto: 36 mesi.

L’apprendista ha diritto, per l’intera durata dell’apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all’azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retributivo così parametrato:

  • I anno:  90% della retribuzione tabellare;
  • dal 13° mese: 100% della retribuzione tabellare.

 

 

DIRITTO DEL LAVORO

Contratto di rete, distacco e codatorialità: le precisazioni dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare n. 7/2018 – ha fornito alcuni chiarimenti in ordine ad annunci pubblicitari che propongono il ricorso a “sistemi di esternalizzazione dei dipendenti”, quali il distacco e la codatorialità nell’ambito di contratti di rete, evidenziando i seguenti “forti vantaggi” di natura economica di cui beneficerebbero le imprese:

  • mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa;
  • “l’utilizzo del personale alla stregua del lavoro interinale”;
  • l’“assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti esternalizzati”;
  • il “lavoro straordinario/festivo senza maggiorazioni”;
  • la corresponsione al dipendente in malattia della sola quota che rimborsa l’INPS e maggiore “flessibilità” nella chiusura dei rapporti con i lavoratori non più “graditi” mediante semplice comunicazione.

Al riguardo, l’INL ha suggerito al proprio personale ispettivo di verificare, in primis, l’esistenza di un contratto di rete tra i soggetti coinvolti (distaccante e distaccatario o co-datori) e che lo stesso sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese.

Nel caso in cui il contratto di rete preveda la codatorialità nei confronti di tutti o solo alcuni dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa, tale circostanza deve risultare dallo stesso contratto, così come deve risultare dal contratto la “platea” dei lavoratori che vengono, in questo modo, messi “a fattor comune” al fine di collaborare agli obiettivi comuni.

Tali lavoratori, inoltre, devono essere formalmente assunti, mediante l’assolvimento dei relativi adempimenti di legge (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul LUL) da una delle imprese partecipanti anche laddove si tratti di socio di cooperativa.

Pertanto, nell’ambito del contratto di rete, sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL del datore di lavoro che procede all’assunzione (anche nell’eventualità in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa).

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì

20/04/2018

Fondi Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende Piccola Media Industria Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Venerdì

20/04/2018

Fondi Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende industriali Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Venerdì

20/04/2018

FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica

 

 

Bonifico bancario – Denuncia telematica
Giovedì

26/04/2018

ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì

30/04/2018

INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata (Uniemens) Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Lunedì

30/04/2018

INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Lunedì

30/04/2018

INPS Denuncia trimestrale lavoro agricolo Aziende agricole Modello DMAG-Unico telematica
Lunedì

30/04/2018

ENASARCO-Firr Denuncia annuale – Consegna all’agente/rappresentante riepilogo versamenti Enasarco e Firr anno precedente Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia Redazione estratto conto individuale
Lunedì

30/04/2018

LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

 

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