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Nel 2018 sono agevolabili le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di lavoratori che non hanno compiuto il 35° anno di età nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. L’incentivo è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile e per un periodo di 36 mesi. Non sono ammessi all’agevolazione i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato professionalizzante, qualificante o di alta formazione. Se il lavoratore usufruisce di una parte dell’esonero, in caso di una nuova assunzione può avvalersi del beneficio per il periodo residuo utile.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) – Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 – ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2018 assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (commi dal 100 al 108 e comma 893 della legge n. 205/2017).
È possibile applicare la decontribuzione ai rapporti a tempo indeterminato stipulati con lavoratori che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 35° anno di età nel 2018 (dal 2019 il limite di età scende a 30 anni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Per la verifica del pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini dell’agevolazione contributiva, non sono considerati eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e che non sono stati confermati al termine del periodo formativo.