Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 23 del 30 dicembre 2016 ha precisato che in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, ferma restando la presenza dei requisiti previsti dalla disposizione citata per la fruibilità degli incentivi, la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti va riferita all’impresa utilizzatrice.
Per quanto riguarda il requisito della riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile ai fini della computabilità nella quota di riserva, viene chiarito che il lavoratore somministrato disabile va computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della copertura della quota d’obbligo di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/1999, nella misura in cui l’impiego nella medesima azienda utilizzatrice non risulti inferiore a 12 mesi.
In altri termini, laddove l’Agenzia del Lavoro invii in missione (somministrazione) per almeno 12 mesi un dipendente che presenti condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 1, comma 1, Legge 68/1999, lo stesso viene computato, per il periodo di durata della missione, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui al citato articolo 3 da parte dell’utilizzatore.